
LEGGE 26 FEBBRAIO 1987 N. 49
NUOVA DISCIPLINA DELLA COOPERAZIONE
DELL'ITALIA CON I PAESE IN VIA DI SVILUPPO (ESTRATTO)
Art. 1 (Finalità)
La
Cooperazione allo sviluppo è parte integrante della politica
estera dell'Italia e persegue obiettivi di solidarietà
tra i popoli e di piena realizzazione dei diritti fondamentali
dell'uomo, ispirandosi ai princìpi sanciti dalle Nazioni
Unite e dalle Convenzioni CEE-ACP.
Essa
è finalizzata al soddisfacimento dei bisogni primari
e in primo luogo alla salvaguardia della vita umana, all'autosufficienza
alimentare, alla valorizzazione delle risorse umane, alla conservazione
del patrimonio ambientale, all'attuazione e al consolidamento
dei processi di sviluppo endogeno e alla crescita economica,
sociale e culturale dei Paesi in via di sviluppo. La Cooperazione
allo sviluppo deve essere altresì finalizzata al miglioramento
della condizione femminile e dell'infanzia ed al sostegno della
promozione della donna.
Essa
comprende le iniziative pubbliche e private, impostate e attuate
nei modi previsti dalla presente legge e collocate prioritariamente
nell'ambito di programmi plurisettoriali concordati in appositi
incontri intergovernativi con i Paesi beneficiari su base pluriennale
e secondo criteri di concentrazione geografica.
Rientrano
nella cooperazione allo sviluppo gli interventi straordinari
destinati a fronteggiare casi di calamità e situazioni
di denutrizione e di carenza igienico-sanitarie che minacciano
la sopravvivenza di popolazioni.
Gli
stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo non possono essere
utilizzati direttamente o indirettamente per finanziare attività
di carattere militare.
Brevemente,
in aggiunta, si può altresì specificare che nell'attività
di cooperazione rientrano :