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Titolo

LEGGE 26 FEBBRAIO 1987 N. 49

NUOVA DISCIPLINA DELLA COOPERAZIONE DELL'ITALIA CON I PAESE IN VIA DI SVILUPPO (ESTRATTO)

Art. 1 (Finalità)

La Cooperazione allo sviluppo è parte integrante della politica estera dell'Italia e persegue obiettivi di solidarietà tra i popoli e di piena realizzazione dei diritti fondamentali dell'uomo, ispirandosi ai princìpi sanciti dalle Nazioni Unite e dalle Convenzioni CEE-ACP.

Essa è finalizzata al soddisfacimento dei bisogni primari e in primo luogo alla salvaguardia della vita umana, all'autosufficienza alimentare, alla valorizzazione delle risorse umane, alla conservazione del patrimonio ambientale, all'attuazione e al consolidamento dei processi di sviluppo endogeno e alla crescita economica, sociale e culturale dei Paesi in via di sviluppo. La Cooperazione allo sviluppo deve essere altresì finalizzata al miglioramento della condizione femminile e dell'infanzia ed al sostegno della promozione della donna.

Essa comprende le iniziative pubbliche e private, impostate e attuate nei modi previsti dalla presente legge e collocate prioritariamente nell'ambito di programmi plurisettoriali concordati in appositi incontri intergovernativi con i Paesi beneficiari su base pluriennale e secondo criteri di concentrazione geografica.

Rientrano nella cooperazione allo sviluppo gli interventi straordinari destinati a fronteggiare casi di calamità e situazioni di denutrizione e di carenza igienico-sanitarie che minacciano la sopravvivenza di popolazioni.

Gli stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo non possono essere utilizzati direttamente o indirettamente per finanziare attività di carattere militare.

Brevemente, in aggiunta, si può altresì specificare che nell'attività di cooperazione rientrano :

  • l'elaborazione di studi, la progettazione, la fornitura e costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature e servizi, la realizzazione di progetti di sviluppo integrati e l'attuazione delle iniziative anche di carattere finanziario, atte a consentire il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1;
  • la partecipazione, anche finanziaria, all'attività e al capitale di organismi, banche e fondi internazionali, impegnati nella cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, nonchè all'attività di cooperazione allo sviluppo della Comunità Economica Europea;
  • l'impiego di personale qualificato per compiti di assistenza tecnica, amministrazione e gestione, valutazione e monitoraggio delle attività di cooperazione allo sviluppo;
  • il sostegno alla realizzazione di progetti e interventi ad opera di organizzazioni non governative idonee anche tramite l'invio di volontari e di proprio personale nei paesi in via di sviluppo;
  • la formazione professionale e la promozione sociale di cittadini dei Paesi in via di sviluppo in loco, in altri Paesi in via di sviluppo e in Italia e la formazione di personale italiano destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo;
  • l'attuazione di interventi specifici per migliorare la condizione femminile e dell'infanzia, per promuovere lo sviluppo culturale e sociale della donna con la sua diretta partecipazione;
  • l'adozione di programmi di conversione agricola per ostacolare la produzione della droga nei Paesi in via di sviluppo;
  • la promozione di programmi di educazione ai temi dello sviluppo, anche nell'ambito scolastico, e di iniziative volte all'intensificazione degli scambi culturali tra l'Italia e i Paesi in via di sviluppo, con particolare riguardo a quelli tra i giovani;
  • la realizzazione di interventi in materia di ricerca scientifica e tecnologica ai fini del trasferimento di tecnologie appropriate nei Paesi in via di sviluppo;
  • l'adozione di strumenti e interventi, anche di natura finanziaria che favoriscano gli scambi tra Paesi in via di sviluppo, la stabilizzazione dei mercati regionali e interni e la riduzione dell'indebitamento, in armonia con i programmi e l'azione della Comunità Economica Europea;
  • il sostegno a programmi di informazione e comunicazione che favoriscano una maggiore partecipazione delle popolazioni ai processi di democrazia e sviluppo dei paesi beneficiari.

Per visionare il testo completo della legge si rimanda al sito del Ministero degli Esteri al capoverso : Riferimenti normativi


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